Art. 12.
(Norme fiscali).

      1. Ai redditi di lavoro autonomo prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 41, il Governo provvede a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie,

 

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attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) esclusione di ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione;

          b) eliminazione del prelievo fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in alternativa, eliminazione del prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitali prodotti dagli enti.